L’amministratore di sostegno

L’amministratore di sostegno

Accanto alle persone fragili

L’amministratore di Sostegno è un  istituto giuridico che permette alle persone, prive in tutto o in parte, di autonomia ( anziani non autosufficienti, disabili fisici o psichici, persone affette da dipendenza, etc..) di affidare ad un’altra persona la tutela dei propri diritti e la gestione dei propri interessi ( ad esempio richiedere cure adeguate, amministrare il patrimonio, presentare domande presso uffici e/o istituzioni).

Il beneficiario dell’amministrazione può, in ogni caso, compiere gli atti per i quali il Giudice Tutelare lo ritiene idoneo in quanto non viene pronunciata una sentenza di incapacità di intendere e di volere.

 

Come presentare la richiesta

La domanda per la nomina di Amministratore di Sostegno deve essere presentata al Giudice Tutelare presso il Tribunale territorialmente competente attraverso un ricorso ( non è necessario il patrocinio di un legale).

Documentazione da presentare

La domanda deve documentare

  • le generalità della persona interessata
  • la sua dimora abituale
  • le ragioni per cui si chiede l’Amministratore di Sostegno
  • il nominativo dei congiunti ( coniuge, ascendenti e discendenti) e del convivente di riferimento della persona.

Chi può presentare la richiesta

La domanda può essere presentata da:

  • lo stesso beneficiario
  • il coniuge
  • il convivente
  • i parenti, gli affini
  • il tutore o curatore ( contestualmente alla richiesta motivata di revoca dell’interdizione o inabilitazione)
  • il Pubblico Ministero
  • i Servizi Sociali o Sanitari che hanno in carico la persona.

Chi può essere nominato Amministratore

Il Giudice Tutelare può conferire l’incarico a una delle seguenti persone:

  • il coniuge non separato o la persona stabilmente convivente
  • il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella
  • il parente entro il 4° grado
  • la persona designata dal genitore superstite con testamento, atto pubblico, scrittura privata.

In assenza di tali figure, può essere incaricata un’altra persona disponibile a svolgere tale compito.

L’Amministratore di Sostegno svolge GRATUITAMENTE la sua attività.

 

Normativa di riferimento

Legge n.6 del 9 gennaio 2004 “introduzione nel libro primo, titolo XII, del Codice Civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministratore di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427, 429 del codice civile in materia di interdizione e inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali.

È possibile richiedere una consulenza con la nostra assistente sociale, prenotando un appuntamento presso la Reception di Villaggio Amico, oppure telefonando al n 02.96489496.

mail:  as@villaggioamico.it

 

Dott. Claudio Cavaleri, Direttore generale Villaggio Amico