Diritto di accesso civico

Il diritto di accesso civico è costituito dal diritto di ogni cittadino, attribuito dall’art. 5 comma 1 D. Lgs. n. 33/2013, di ottenere il rilascio di documenti, informazioni o dati che non siano stati pubblicati in violazione di un obbligo di legge. Le strutture sanitarie accreditate ed a contratto con il Servizio Sanitario sono soggette al diritto di accesso civico in relazione ai soli dati, documenti e informazioni relativi allo svolgimento dell’attività di assistenza sanitaria.
Il diritto di accesso generalizzato è invece attribuito dal comma 2 dell’art. 5 D. Lgs. n. 33/2013, per l’accesso a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.  Anche l’esercizio di questa facoltà, come per l’accesso “civico”, può essere esercitata da chiunque.  Restano esclusi da tale accesso “generalizzato” i dati e documenti per i quali sussistano le limitazioni indicate dell’art. 5-bis del D. Lgs. n. 33/2013. Le condizioni per l’esercizio del diritto di accesso generalizzato sono stabilite dalla legge per “denotazione”, mediante indicazione dei casi e limiti all’esercizio del diritto. In tale situazione, la disposizione sull’accesso generalizzato è suscettibile di interpretazione estensiva, come peraltro indicato nelle linee guida A.N.A.C. n. 1309 del 28 dicembre 2016.

Di seguito si riportano i recapiti dell’ufficio cui indirizzare la richiesta:

Beatrice Bacciocchi

Area Affari Generali via Stazione, 5 – 21040 Gerenzano
Telefono: +39 02 8224.2385
E-mail: add@villaggioamico.it

Il Titolare del potere sostitutivo, in caso di inerzia, è il Direttore Generale

D.ssa Marina Indino

Emai: direzionegenerale@villaggioamico.it

Pec : villaggioamico@legalmail.it

Alla data odierna – 31.05.2024 – non sono pervenute richieste di accesso civico.

Documentazione ai sensi dell’art. 2bis co. 3 D. Lgs n. 33/2013 e Delibera Anac n. 213/2024

Sezione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici erogati a persone od enti superiori ad Euro 1.000 (art. 26 e 27 D. Lgs. n.  33/2013)

Sezione Bilancio (art. 29 D. Lgs. n.  33/2013)

 

Villaggio Amico, ai sensi dell’art. 2435-bis, non è tenuta alla redazione della relazione sulla gestione per il triennio 2018-2020.

Le relazioni dell’Organo di controllo sono presenti per i bilanci al 31.12.2019, al 31.12.2020, al 31.12.2021, al 31.12.2022, al 31.12.2023 essendosi verificati i requisiti di nomina a decorrere dall’anno 2019.

Sezione Servizi Erogati (artt. 32 e 41 co.6 D. Lgs. n.  33/2013)

Sezione Class Action

Alla data odierna – 31/05/2024 – non sono state avviate Class Action nei confronti della società, come riportato anche nella Griglia di rilevazione

Sezione Atti di Programmazione

L’obbligo di pubblicazione non è applicabile alla Società.

Sezione Assolvimento degli obblighi (Delibera Anac n. 213/2024)

 

Aggiornamento del 31 maggio 2024.