Accanto alle persone fragili
L’amministratore di Sostegno è un istituto giuridico che permette alle persone, prive in tutto o in parte, di autonomia (anziani non autosufficienti, disabili fisici o psichici, persone affette da dipendenza, etc..) di affidare ad un’altra persona la tutela dei propri diritti e la gestione dei propri interessi (ad esempio richiedere cure adeguate, amministrare il patrimonio, presentare domande presso uffici e/o istituzioni).
Il beneficiario dell’amministrazione può, in ogni caso, compiere gli atti per i quali il Giudice Tutelare lo ritiene idoneo in quanto non viene pronunciata una sentenza di incapacità di intendere e di volere.
Come presentare la richiesta
La domanda per la nomina di Amministratore di Sostegno deve essere presentata al Giudice Tutelare presso il Tribunale territorialmente competente attraverso un ricorso (non è necessario il patrocinio di un legale).
Documentazione da presentare
La domanda deve documentare:
- le generalità della persona interessata
- la sua dimora abituale
- le ragioni per cui si chiede l’Amministratore di Sostegno
- il nominativo dei congiunti (coniuge, ascendenti e discendenti) e del convivente di riferimento della persona.
Chi può presentare la richiesta
La domanda può essere presentata da:
- lo stesso beneficiario
- il coniuge
- il convivente
- i parenti, gli affini
- il tutore o curatore (contestualmente alla richiesta motivata di revoca dell’interdizione o inabilitazione)
- il Pubblico Ministero
- i Servizi Sociali o Sanitari che hanno in carico la persona.
Il Giudice Tutelare può conferire l’incarico a una delle seguenti persone:
- il coniuge non separato o la persona stabilmente convivente
- il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella
- il parente entro il 4° grado
- la persona designata dal genitore superstite con testamento, atto pubblico, scrittura privata.
- In assenza di tali figure, può essere incaricata un’altra persona disponibile a svolgere tale compito.
L’Amministratore di Sostegno svolge GRATUITAMENTE la sua attività.
Normativa di riferimento
Legge n.6 del 9 gennaio 2004 “introduzione nel libro primo, titolo XII, del Codice Civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministratore di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427, 429 del codice civile in materia di interdizione e inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali.